Art. 11.
(Personale in stato di prigionia o disperso).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.